Art. 1.
(Nuovi importi degli assegni

di superinvalidità).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.